Statuto
Articolo 1 – Costituzione
Il 16 agosto 1997 in Forlì si è costituita l’Associazione denominata “Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit”.
L’Associazione ha sede in Forlì, P. le della Vittoria n° 15, presso il Corso di Diploma in Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni nonprofit dell’Università degli Studi di Bologna.
Articolo 2 – Finalità
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare iniziative, anche per conto di Enti ed Organismi pubblici e privati, locali, regionali, nazionali ed internazionali, in campo economico, giuridico, socio culturale, scientifico, editoriale, volte alla promozione della cultura della cooperazione e del Nonprofit, con particolare attenzione alle idealità, attività, prospettive e problemi delle Cooperative, delle Fondazioni, delle Organizzazioni nonprofit.
In particolare l’Associazione :
- a) promuove, coordina, conduce ricerche e studi sui problemi della Cooperative, delle Fondazioni e delle Organizzazioni nonprofit ;
- b) realizza un Centro Nazionale/Internazionale di documentazione sui settori e gli organismi di interesse dell’Associazione ;
- c) promuove dibattiti, seminari, convegni, attività didattico – formative ;
- d) promuove, cura, organizza e finanzia la pubblicazione di testi, studi e ricerche, anche attraverso una propria linea editoriale ;
- e) promuove e realizza ogni iniziativa utile a rendere più completa la formazione dei diplomandi e la professionalità dei Diplomati del Corso Universitario in Economia delle Imprese cooperative e delle Organizzazioni nonprofit, di cui all’art.1.
L’Associazione potrà stipulare convenzioni con persone giuridiche pubbliche o private e con Enti anche non riconosciuti.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Articolo 3 – Durata
L’Associazione ha la durata fino al 2025, salvo proroga da deliberarsi dall’Assemblea, entro un anno dalla scadenza, con il voto favorevole dei due terzi dei soci.
I servizi dell’Associazione sono a disposizione di chiunque, sia esso operatore pubblico o privato, chieda di usufruirne, secondo le norme e le modalità contenute nell’apposito Regolamento, che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4 – Patrimonio e risorse
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni che risultino acquisiti dalla stessa sotto qualsiasi forma . Le Entrate dell’Associazione sono costituite :
- a) dalle quote associative ;
- b) dai corrispettivi derivanti dalle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto ;
- c) dalle contribuzioni erogate dagli Enti pubblici o privati, soci o non soci ;
- c) dalle operazioni e liberalità di qualsiasi genere, accettate dal Consiglio Direttivo, previe le eventuali autorizzazioni previste dalla legge ;
- e) da ogni altra entrata compatibile con la mancanza di scopo di lucro.
Articolo 5 – Bilancio
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio o Rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo, nonché la relazione annuale.
I bilanci o rendiconti devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, previo deposito presso la sede associativa nei quindici giorni che precedono l’Assemblea.
Articolo 6 – Avanzi di gestione
All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 7 – Soci
Sono soci fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, o ogni altro Ente, anche non riconosciuto che, letto e approvato lo statuto, hanno sottoscritto l’Atto di costituzione dell’Associazione e versato inizialmente la quota stabilita nell’Atto Costitutivo stesso. Sono soci fondatori anche coloro che, nel termine di mesi sei dalla data del riconoscimento e dell’ottenimento della personalità giuridica, hanno aderito all’Associazione.
Sono soci ordinari le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, o ogni altro Ente, anche non riconosciuto, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota di ingresso che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le successive quote annuali sia per i soci fondatori che per i soci ordinari verranno periodicamente stabilite dall’Assemblea ordinaria dei soci.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
La qualità di socio decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda e si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo, qualora il socio non presenti od invii per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni, entro il 31 dicembre di ogni anno.
La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni, per decesso, per scioglimento nel caso di Enti o Associazioni, per esclusione.
L’esclusione non può avvenire che per gravi motivi, per inadempienza o per indegnità. Essa dovrà essere constatata con espressa e motivata delibera del Consiglio Direttivo, da notificare entro trenta giorni al socio escluso ; in caso di opposizione, l’interessato potrà richiedere l’applicazione del successivo art. 16, attraverso richiesta scritta, da inviarsi entro trenta giorni dalla data della notifica dell’esclusione.
Articolo 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione :
– l’Assemblea dei soci ;
– il Consiglio Direttivo ;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– la Commissione di Consulenza Scientifica ;
– il Collegio dei Sindaci Revisori .
Articolo 9 – L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni socio esprime un voto.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo.
Ogni socio in Assemblea può essere portatore di una sola delega.
I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta inviata almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno stabilito per l’adunanza, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea deve pure essere convocata, con le medesime modalità, quando lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei soci, oppure tre o più membri del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui all’ordine del giorno vi sia la proposta di modifica dello Statuto, devono essere richiamati espressamente gli articoli da modificare e devono essere indicati i nuovi testi proposti.
L’Assemblea ordinaria :
- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo stabilendone preventivamente il numero;
- b) determina l’indirizzo generale dell’attività del Centro;
- c) approva la relazione annuale, il bilancio o rendiconto economico finanziario preventivo e quello consuntivo;
- d) approva il regolamento;
- e) elegge i componenti effettivi e supplenti del collegio dei Sindaci;
- a) delibera su ogni altro argomento che il Regolamento o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.
L’Assemblea straordinaria :
- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell’Associazione ;
- b) delibera lo scioglimento dell’Associazione, ai sensi del successivo art.16.
L’Assemblea ordinaria si intende costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Le deliberazioni verranno sempre prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria si intende costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci. Le deliberazioni devono sempre essere prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ; in sua mancanza, dal Vice Presidente dello stesso. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri, designati dall’Assemblea. Il Presidente del Corso di Diploma in Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni nonprofit e il Presidente delle Commissione di Consulenza Scientifica partecipano alle sedute senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il primo Consiglio viene eletto nell’atto di costituzione dell’Associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per i compiti di istituto o per specifici temporanei incarichi di carattere straordinario.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente del Consiglio stesso, che è anche Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente. Esso si riunisce mediante convocazione scritta tutte le volte che lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio o il Collegio Sindacale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è investito, salvo quanto previsto dall’Atto Costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, approva ed attua il programma di attività dell’Associazione, tenuto conto delle proposte della Commissione di Consulenza Scientifica ; provvede annualmente in ordine al consuntivo e al preventivo, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea ; nomina i componenti della Commissione di Consulenza Scientifica ; predispone il regolamento previsto dall’art.3.
Il Consiglio Direttivo ha a sua disposizione una segreteria. Il Segretario, secondo le direttive del Consiglio e sotto la supervisione del Presidente, coordina la segreteria, dà corso alle iniziative deliberate dall’Assemblea, dal Consiglio e dalla Commissione di Consulenza Scientifica ; provvede a predisporre i supporti organizzativi necessari alla realizzazione delle attività associative.
Articolo 11 – Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei Terzi e in giudizio ; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, del Consiglio, della Commissione di Consulenza Scientifica e del Comitato Esecutivo ; dirige e coordina le attività e le iniziative dell’Associazione.
Articolo 12 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, compresa la rappresentanza legale, ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 13 – Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto di un numero di membri variabile da tre a cinque, nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidategli dal Consiglio Direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
Articolo 14 – La Commissione di Consulenza Scientifica
La Commissione di Consulenza Scientifica viene nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da un numero variabile di membri da 5 a 15, scelti fra personalità della cultura, delle scienze, dell’economia e del management, aventi caratteristiche di professionalità relative agli scopi sociali. Ne fa parte di diritto il Presidente del Corso di Diploma in Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni nonprofit.
Alle riunioni della Commissione partecipano di diritto, con voto consultivo, il Segretario del Centro e il Presidente dell’Associazione.
I membri della Commissione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
La Commissione nomina, nella sua prima riunione, il Presidente.
Il Presidente della Commissione convoca le riunioni di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno tre membri o del Presidente dell’Associazione. Alla Commissione spettano i seguenti compiti :
- a) formula proposte per la definizione del piano triennale delle attività nonché per l’adeguamento dello stesso, di anno in anno, agli obiettivi direttamente conseguiti ;
- b) esprime pareri su qualunque materia gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo ;
- c) propone agli organi deliberanti ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi statutari.
I membri della Commissione ricevono un compenso per la loro attività, sotto forma di gettone di presenza, con rimborso delle spese sostenute per i compiti di istituto o per specifici temporanei incarichi di carattere straordinario, i cui importi dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15 – Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci, eventualmente rieleggibili.
La carica non comporta compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute per compiti di istituto.
Il Collegio Sindacale esamina la contabilità dell’Associazione e redige una relazione annuale da presentare all’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio o rendiconto.
Articolo 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe e aventi fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17 – Norme Finali
Tutte le controversie relative al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Forlì, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo diritto.
Sede dell’arbitrato sarà Forlì.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.
Associazione riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.170 del 22/04/1999.