173 – Terzo settore e sport dilettantistico

La riforma come opportunità per le associazioni (e le società) sportive dilettantistiche

Gli enti del Terzo settore devono svolgere una o più attività di interesse generale in via esclusiva o principale . L’art. 5, comma 1, CTS, presenta un elenco di attività di interesse generale. Tra queste, alla lettera t), vi è la “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Di conseguenza, un’associazione che avesse come oggetto sociale lo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica potrebbe iscriversi nel RUNTS e così assumere la qualifica di ETS. Nulla impedisce, più in particolare, che tale associazione possa iscriversi nella sezione APS del RUNTS, assumendo pertanto la qualifica particolare di APS. Anzi, la qualifica di APS sembra, in ragione della natura mutualistica di questa particolare tipologia organizzativa del terzo settore (che trova riscontro anche sul versante fiscale), quella “più naturale” per tali associazioni, poiché esse normalmente organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche per ed in favore dei propri associati.

Non a caso, prima della riforma, molte ASD possedevano già la qualifica di APS (nella maggior parte dei casi perché APS nazionale era, sulla base dell’abrogata legge 383/2000, l’ente di promozione sportiva cui aderivano) .

Le APS,inoltre, sono destinatarie nel CTS di un trattamento di maggior favore rispetto alle altre associazioni del terzo settore. Di quest’ultimo aspetto diremo più approfonditamente in seguito, perché costituisce un elemento di fondamentale importanza per comprendere la relazione tra le ASD e il terzo settore post riforma.