Co-progettazione o gara d’appalto?

Non può esserci co-progettazione se la convenzione prevede un corrispettivo: una interpretazione non condivisibile

Tar Basilicata, 19.01.2022, n. 44

A cura del prof. Alceste Santuari, Università di Bologna

La Regione Basilicata ha pubblicato un avviso pubblico di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione di interventi per l’accoglienza e l’integrazione di cittadini di Paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura in alcune aree della regione (Alto Bradano e Metapontino).

L’avviso richiama la legge n. 328/2000, il dpcm 30 marzo 2001, le linee guida ANAC del 2016, nonché l’art. 55, comma 3 e 4 del d. lgs. n. 117/2017.

Nelle premesse dell’avviso in parola si legge che la Regione ha inteso rivolgersi ai soggetti del terzo settore poiché questi ultimi sono “in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l’integrazione culturale, sociale, occupazione ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati”.

La procedura di co-progettazione è stata ritenuta adeguata e funzionale per giungere ad un coordinamento unitario degli interventi e per favorire il coinvolgimento del futuro soggetto gestore nella scelta e nelle modalità operative più opportune a garantire continuità tra i diversi interventi programmati. A ciò si aggiunga che i soggetti del terzo settore sono stati individuati quali strutture capaci di definire e calibrare i servizi sulle reali situazioni territoriali, anche al fine di favorire la realizzazione di micro attività all’interno dei servizi e delle azioni previste dai progetti.