Cooperative di comunità, imprese sociali e ETS. Breve commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020

Contributo del prof. Alceste Santuari, Università di Bologna

Il contesto di riferimento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 26 giugno 2020, ha riconosciuto la legittimità della legge regionale dell’Umbria in materia di cooperative di comunità e, nello specifico, della legittimità di queste ultime di essere ammesse agli istituti giuridici di partenariato tra enti non profit e Pubblica amministrazione previsti dall’art. 55 del Codice del terzo settore.

Le cooperative di comunità nella legislazione regionale

I provvedimenti regionali che, nel corso degli ultimi anni, si sono susseguiti nell’ambito della disciplina del fenomeno cooperativo a vocazione sociale hanno anche delineato nuove configurazioni organizzative e gestionali. Queste ultime hanno finito per individuare, sul sostrato giuridico della forma cooperativa, modalità innovative di intervento e di azione, per i quali le Regioni hanno riconosciuto talune provvidenze di sostegno.

Tra queste modalità innovative, indubbiamente, rientrano la “cooperative di comunità”: esse costituiscono una forma moderna di paradigma associativo che, da un lato, testimonia un ritorno di interesse per la comunità e, dall’altro, canalizza il ruolo produttivo dei cittadini organizzati.[1]

[1] In argomento, si vedano Euricse, Libro Bianco. La cooperazione di comunità. Azioni e politiche per consolidare le pratiche e sbloccare il potenziale di imprenditoria comunitaria, aprile 2016, p. 11; F. Bandini, R. Medei, C. Travaglini, Territorio e Persone come risorse: le Cooperative di Comunità, in Impresa sociale, 2015.