La trasformazione (eterogenea e omogenea) degli Enti Non Profit. Un’altra sfida per la Riforma del Terzo settore?

Il percorso evolutivo delle organizzazioni non profit è caratterizzato, tra l’altro, dalla possibilità che le stesse, a determinate condizioni, possano trasformarsi in società disciplinate dal Libro V del Codice civile (cd. trasformazioni eterogenee). In epoca recente, si è cominciato a dibattere anche in ordine alle trasformazioni omogenee, ossia la possibilità/legittimità degli enti non lucrativi di modificare la loro struttura giuridico-organizzativa pur rimanendo nell’ambito delle figure giuridiche contemplate dal Libro I del Codice civile. Si tratta, in particolare, delle trasformazioni di associazioni che intendono assumere la veste giuridica di fondazioni (anche di partecipazione).

L’articolo che segue intende contribuire alla comprensione di questa possibilità riconosciuta alle associazioni non profit, in specie alla luce di un recente parere del Consiglio di Stato1 e delle disposizioni contenute nella riforma del Terzo Settore.

Fino all’approvazione della riforma del diritto societario,3 l’unica vicenda modificativa inerente alle organizzazioni non profit era quella contenuta nell’art.28 del Codice civile riguardante le fondazioni.4 Tale possibilità era tuttavia considerata un’eccezione propria delle sole fondazioni. Queste ultime, infatti, se ancora dotate di un patrimonio apprezzabile, ancorché abbiamo conseguito lo scopo statutario ovvero quest’ultimo sia divenuto impossibile da realizzare, in luogo di essere estinte, possono essere trasformate ad opera dell’autorità tutoria (Prefetto ovvero Regione).

La trasformazione degli enti del Libro I del Codice civile ha subito una metamorfosi ad opera della riforma del diritto societario, che ha introdotto la trasformazione eterogenea. Si tratta del “passaggio” da un ente non lucrativo ad una società e viceversa,5 superando il limite della diversa causa che caratterizza le due esperienze organizzative.6 Le previsioni del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 legittimano infatti la trasformazione da società di capitali – e non anche da e verso società di persone – in associazioni non riconosciute e fondazioni e di fondazioni e associazioni riconosciute in società di capitali (artt. 2500 septies ed octies c.c. e art. 223 disp. trans.).