Note di inquadramento sugli affidamenti dei servizi socio sanitari

In tutta Europa, i sistemi di welfare sono orientati o fondati sul pluralismo dei soggetti erogatori, sul riconoscimento della libera scelta da parte degli utenti, su una pluralità di meccanismi di controllo e valutazione prima, durante e dopo (sistemi di accreditamento). In questo contesto, occorre chiarire il concetto di servizio sociale come servizio alla persona.

Al riguardo, è necessario definire quali siano le conseguenze derivanti dalla centralità della persona nel sistema del welfare, quali ambiti di intervento coinvolga, compresa l’attività di recupero di soggetti svantaggiati attraverso l’inserimento lavorativo svolto da cooperative sociali e imprese non profit. Gli operatori che offrono questo tipo di servizi, infatti, si confrontano spesso con situazioni giuridicamente incerte, soprattutto in riferimento alle norme in materia di concorrenza e mercato.

Uno dei nodi maggiormente critici nella ricostruzione di un quadro normativo adeguato e moderno, capace di favorire un armonico sviluppo alle organizzazioni di terzo settore, riguarda l’interpretazione di “servizi sociali”. Invero, sovente ci si attesta su una posizione secondo la quale la quasi totalità dei servizi prestati nel settore sociale risulta attirata dalla nozione di attività economica, perché trattasi di beni e servizi offerti in un determinato mercato.

Al contrario, i servizi sociali, alla stregua di quelli sanitari, indipendentemente dalla modalità contemporanea di gestione, riguardano i diritti della persona in quanto tale e il suo diritto ad una vita migliore.

Perché i servizi sociali a differenza dei servizi sanitari sono considerati attività economiche? Perché un’attività senza scopo di lucro e diretta a finalità sociali è considerata attività economica? Se è vero che l’erogazione dei servizi sociali ha una natura anche economica (e non potrebbe essere altrimenti visto che si realizza la vendita di un servizio contro un corrispettivo), tale attività è subordinata e strumentale all’attuazione di un diritto. Perciò, come ha sottolineato lo stesso Parlamento Europeo, le norme in materia di concorrenza, di aiuti pubblici e di mercato, devono essere compatibili con gli obblighi di servizio pubblico e non viceversa, essendo i servizi sociali svincolati da una logica commerciale e concorrenziale.