Le reti associative: funzioni e potenzialità alla luce della circolare del MLPS n. 2 del 3 marzo 2021

L’art. 41 del Codice del Terzo Settore definisce i requisiti, la tipologia, l’organizzazione e i compiti assegnati alle reti associative.

Il d. lgs. n. 117/2017 riconosce quindi in via definitiva i cosiddetti enti federativi di secondo livello, assegnando anche ad essi la qualifica di Enti del Terzo Settore ed imponendo per la loro costituzione la forma giuridica associativa (di secondo livello), riconosciuta o meno.

Le reti associative si distinguono in due categorie, in ragione degli enti ad esse aderenti e delle attività e funzioni svolte.

Nella prima categoria, si registrano le reti alle quali aderiscono almeno 100 Enti del Terzo Settore o 20 fondazioni e che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto in favore degli ETS aderenti.

Nella seconda categoria rientrano le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, almeno 500 ETS o 100 fondazioni e che svolgono, oltre alle attività appena elencate per la prima categoria, anche attività di monitoraggio e di promozione e sviluppo di attività di controllo, nonché promuovono partenariati e protocolli di intesa con la P.A.

Alle reti vengono riconosciute particolari prerogative previste per gli enti in esse associati. Esse possono infatti redigere codici di comportamento da adottare per gli enti aderenti che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori delle associazioni aderenti alla rete (art. 26 del CTS), redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti, che approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentono, in via preferenziale, l’iscrizione in 30 giorni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 47 del CTS).

Le Reti Associative nazionali possono inoltre svolgere attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 60, comma 1, lettera “e”, CTS), attività di sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai propri associati (art. 72 comma 1, CTS).

Si aggiunga che le reti associative nazionali, per le organizzazioni di volontariato aderenti, richiedono ed erogano i contributi previsti per l’acquisto di ambulanze, veicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati per le attività di interesse generale (art. 76, comma 3, CTS).

Infine, nell’ambito delle attività di controllo e coordinamento previsti dal Codice del Terzo settore le reti associative nazionali, con apposita autorizzazione, possono svolgere attività di monitoraggio e autocontrollo degli Enti del Terzo Settore (art. 92, comma 1, lettera “b”, CTS), nonché attività di controllo nei confronti dei propri aderenti finalizzati ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS (art. 93, comma 5, CTS).

 

Tuttavia, la disciplina sulle reti associative diventerà effettiva a seguito dell’approvazione di un apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dovrà definire per esse l’esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali.

 

La Riforma del Terzo settore ha incrementato sensibilmente le responsabilità delle Reti Associative, in particolare rispetto al controllo, al monitoraggio e alla raccolta dei dati relativi agli enti aderenti.