La Riforma del Terzo settore tra competenze statali ed autonomie regionali

Breve commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 12 ottobre 2018 a cura di Alceste Santuari (Università di Bologna).

La legge delega n. 106/2016 è intervenuta a novellare la disciplina generale delle organizzazioni non profit e a raccordare le diverse leggi speciali riguardanti le organizzazioni di volontariato (l. 266/1991), le cooperative sociali (l. 381/1991) e le associazioni di promozione sociale (l. 383/2000), in ciò, dunque, disciplinando “ambiti” di intervento che necessariamente si ritrovano collocati tra l’azione dello Stato e le competenze regionali.

Nell’intento di favorire una autentica e reale valorizzazione dell’apporto delle organizzazioni non profit alla costruzione di moderni sistemi di welfare e alla progettazione di interventi che rafforzino la coesione sociale, la legge di riforma ha disciplinato sia i soggetti, deputati a perseguire le finalità di interesse generale sia le attività, attraverso cui realizzare quelle finalità.

Infatti, in questa prospettiva, la Riforma del Terzo Settore riconosce e valorizza in particolare le finalità che devono caratterizzare l’azione dei soggetti non profit. Per meglio dire, la Riforma sancisce il nesso “causale” tra attività/finalità e soggetti giuridici: le finalità di interesse generale indicate nella legge n. 106/2016 e nei successivi decreti legislativi sono affidate all’azione degli enti del terzo settore, riconoscendo agli stessi una corsia preferenziale, in linea con quanto stabilito nel diritto europeo.

La legge delega ha, dunque, ritenuto meritevole di tutela giuridica il fascio di attività considerate necessarie per conseguire le finalità di interesse generale. In altri termini, il legislatore delegante ha voluto promuovere le finalità di interesse generale che le diverse forme di organizzazioni non profit possono (anzi, debbono, alla luce della l. n. 106/2016) perseguire, “neutralizzando” le attività funzionali e strumentali al perseguimento di quelle finalità.

Necessariamente, il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle diverse attività di interesse generale si realizza in ambiti di attività (si pensi, per tutti a quello sanitario e sociale), in cui si registra la competenza concorrente, se non esclusiva delle Regioni.

E’ in questo contesto che deve essere collocata la sentenza de qua: la Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi su alcuni articoli del Codice del terzo settore che, a giudizio delle Regioni ricorrenti (Lombardia e Veneto), ledono la sfera di competenza delle medesime.