Trasporto sanitario di emergenza e urgenza: l’ASL deve motivare la scelta di rivolgersi al mercato

Parere sull’applicazione dell’art.57 del Codice del Terzo Settore

Breve commento a Tar Campania, 7355/2021 

A cura del prof. Alceste Santuari, Università di Bologna

È noto che il servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza è stato oggetto di apposita normazione eurounitaria di fonte derivata, successivamente recepita nell’ordinamento giuridico italiano, di interpretazioni giurisprudenziali, sia a livello europeo sia a livello nazionale, nonché di una specifica disposizione normativa, contenuta nell’art. 57 del Codice del Terzo Settore.

La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e il d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che ha recepito i contenuti della Direttiva, stabiliscono che il servizio di trasporto di urgenza e di emergenza rientra fra i contratti esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva della Direttiva (e, quindi, del Codice), rimanendo comunque il servizio assoggettato ai principi comunitari dell’evidenza pubblica.

L’esclusione in parola è significativa atteso che il legislatore nazionale, al pari di quello europeo, riconosce due elementi intrinseci nell’attività di trasporto sanitario, peraltro confermati nelle decisioni della Corte di giustizia. Il primo, oggettivo, attiene alle finalità di interesse pubblico associate necessariamente all’attività stessa; il secondo, soggettivo, riguarda invece la categoria giuridica delle organizzazioni affidatarie del servizio che, nel caso di specie, sono caratterizzate dalla non lucratività.

In tale contesto, il vincolo alla non distribuzione degli utili che caratterizza queste organizzazioni assurge non soltanto ad elemento qualificante la fattispecie giuridica, ma ne legittima il convenzionamento in forma diretta delle medesime organizzazioni non lucrative nell’erogazione del servizio.